facebook  email  annunci

Associazione



Il 24 Aprile 2009 l'Assemblea del Corpo Bandistico Sinus Felix approva il nuovo Statuto che qualifica la banda in "ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO SINUS FELIX-1854", associazione culturale musicale senza fini di lucro e apolitica i cui principali scopi istituzionali sono finalizzati alla diffusione della cultura musicale, all'insegnamento teorico e pratico all'uso degli strumenti e all'esecuzione di concerti. L'art 3 del nuovo statuto prevede la possibilita' per chiunque di essere socio del Corpo Bandistico Sinus Felix. PER ASSOCIARTI puoi rivolgerti a degli incaricati della Banda al termine dei concerti. La quota associativa e' di 10,00 €, con il tuo contributo aiuterai a sostenere la Banda.


CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

PRESIDENTE: Podavini Marco

VICE PRESIDENTE: Schena Elena

SEGRETARIO: Poli Patrizia Vania

CONSIGLIERE: Alberti Greta

CONSIGLIERE: Giacomini Silvia

CONSIGLIERE: Soncina Anna Giulia

CONSIGLIERE: Soncina Dario

CONSIGLIERE: Sostegni Corrado

CONSIGLIERE: Turrini Enzo

L'Assemblea ha eletto il Sig. Marsiletti Gianluigi come Revisore dei Conti.


STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE CORPO BANDISTICO SINUS FELIX-1854 di San Felice del Benaco

ART. 1 DENOMINAZIONE E SEDE
E' operante in SAN FELICE DEL BENACO, con durata illimitata, l'ASSOCIAZIONE denominata "CORPO BANDISTICO SINUS FELIX 1854". L'associazione ha la sede attuale presso la sala prove in San Felice del Benaco (BS) Via Marconi n° 8.

ART. 2 FINALITA'
Il "CORPO BANDISTICO SINUS FELIX 1854" è un'Associazione culturale-musicale senza fini di lucro, apolitica e con i seguenti scopi istituzionali:
a) la diffusione della cultura musicale;
b) l'insegnamento teorico e pratico all'uso degli strumenti musicali;
c) l'esecuzione di concerti pubblici e privati;
d) lo svolgimento di attività attraverso convenzioni e collaborazioni con Enti pubblici e privati;
e) l'organizzazione di convegni e conferenze a carattere musicale;
f) la partecipazione ad altri enti od associazioni, senza fini di lucro, che abbiano finalità affini o complementari;
g) la messa in atto di qualunque iniziativa necessaria al raggiungimento degli scopi di cui ai punti precedenti.

ART. 3 DEI SOCI
Possono far parte dell'Associazione tutte le persone, fisiche e giuridiche, gli Enti che desiderano il raggiungimento degli scopi fissati nell'art. 2. Per l'ammissione è necessaria la presentazione di una richiesta formale al Consiglio Direttivo; la richiesta è da ritenersi accolta qualora, entro 60 giorni decorrenti da quello di presentazione della stessa da parte dell'aspirante Socio, non venga comunicato parere negativo da parte del Consiglio Direttivo. Le iscrizioni dei nuovi Soci decorrono dal primo gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta. La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. All'interno dell'Associazione esistono le seguenti categorie di Soci: - Soci ordinari: tutti i soci che contribuiscono al raggiungimento delle finalità dell'Associazione con la propria attività di musicante o più semplicemente con la partecipazione alle iniziative dell'associazione attraverso il sostegno fattivo e/o economico. Sono musicanti i soci ritenuti idonei dal Consiglio Direttivo a far parte dell'organico musicale del Corpo Bandistico. - Soci onorari: i soci che per particolari meriti acquisiti verso l'Associazione ne siano giudicati degni con voto unanime del Consiglio Direttivo. Il Socio, dopo avere ottenuto il parere favorevole del Consiglio Direttivo, diviene tale con il versamento della quota sociale annuale stabilita per l'iscrizione all'Associazione. Con l'iscrizione il Socio accetta e si impegna a rispettare le norme del presente Statuto, eventuali regolamenti interni e tutte le deliberazioni del Consiglio Direttivo. E' diritto del Socio, ammesso ed iscritto, fruire dei servizi forniti dall'Associazione, partecipare a qualsiasi manifestazione o iniziativa sociale, partecipare, se maggiorenne, con diritto di voto a tutte le Assemblee dei Soci, essere candidato, se lo desidera, per la nomina alle cariche sociali. La qualifica di Socio si perde per mancato versamento della quota associativa, entro due mesi dalla scadenza fissata ogni anno dal Consiglio Direttivo, per dimissioni volontarie da presentare al Consiglio Direttivo o per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo quando ricorrano gravi e giustificati motivi (inosservanza delle norme statutarie, atti lesivi morali e materiali nei confronti dell'Associazione, ecc.). La perdita della qualifica di Socio non da diritto alla restituzione di quanto versato nel tempo all'Associazione. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte e non è rivalutabile. L'elenco dei soci è tenuto in un apposito registro, costantemente aggiornato, disponibile presso la sede sociale e consultabile da tutti i soci.

ART. 4 PATRIMONIO
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà, dalle quote annuali di associazione, dai proventi di cui alle attività dell'art. 2, dai fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio, dalle erogazioni, donazioni, lasciti ricevuti. Durante la vita dell'Associazione gli utili, gli avanzi di gestione, nonchè i fondi, le riserve o il capitale non verranno distribuiti tra i Soci, nemmeno in forma indiretta, salvo che le destinazioni o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Il patrimonio al momento dello scioglimento dell'Associazione sarà devoluto ad altre Associazioni musicali o culturali ed in alternativa ad opere di assistenza, beneficenza e/o utilità sociale, a fini di pubblica utilità, con decisione presa dall'Assemblea Straordinaria deliberante lo scioglimento stesso su proposta del Consiglio Direttivo e nel rispetto delle vigenti normative.

ART. 5 BILANCIO
L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre il Bilancio Consuntivo, sia sotto l'aspetto economico che finanziario accompagnato da una relazione esplicativa sulla gestione, ed il Bilancio Preventivo, accompagnato da una relazione programmatica, all'Assemblea Generale Ordinaria dei Soci.

ART. 6 ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'Associazione sono: - Assemblea generale dei Soci; - Consiglio Direttivo; - Revisore dei Conti

ART. 7 ASSEMBLEA DEI SOCI: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE
L'Assemblea generale dei Soci è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto, ordinari ed onorari. L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità al presente statuto e alla legge, obbligano tutti i soci ancorchè intervenuti o dissenzienti. I Soci ordinari possono partecipare all'Assemblea, se in regola con il versamento della quota associativa annuale relativa all'anno di convocazione dell'Assemblea stessa, e ciascuno di essi ha diritto ad un voto. L'Assemblea generale dei Soci viene convocata mediante pubblico avviso affisso presso la sede almeno otto giorni prima di quello previsto per l'assemblea. L'avviso deve contenere data, ora, luogo dell'adunanza di prima convocazione, nonchè l'elenco delle materie all'ordine del giorno. L'avviso deve indicare anche data, ora, luogo dell'eventuale seconda convocazione che comunque non potrà essere effettuata prima che siano trascorse ventiquattro ore dalla prima convocazione. La convocazione dell'Assemblea generale dei Soci deve essere effettuata dal Consiglio direttivo, ogni qual volta lo ritenga opportuno, o da tanti Soci, aventi diritto di voto, che rappresentino almeno 1/10 degli stessi, cosi come previsto dall'art.20 del C.C., mediante lettera raccomandata indirizzata al Consiglio direttivo.

ART. 8 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare l'approvazione del Bilancio Consuntivo. L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti aventi diritto di voto. L'Assemblea Ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In Assemblea ciascun Socio ha diritto ad un voto.

ART. 9 ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI STRAORDINARIA
L'Assemblea Straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di 3/4 dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione con la presenza di 1/3. L'Assemblea Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In Assemblea ciascun Socio ha diritto ad un voto.

ART. 10 PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea generale dei Soci, sia Ordinaria che Straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua vece, dal Vicepresidente o , in alternativa, da un Presidente scelto dai Soci presenti all'Assemblea. Il Presidente deve verificare la validità dell'Assemblea constatando il numero dei presenti e il loro diritto di partecipare. Il Presidente può nominare un Segretario, dichiara aperta la seduta, dirige la discussione e al termine sottoscrive regolare verbale dell'adunanza.

ART. 11 POTERI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve deliberare almeno una volta l'anno in merito al Bilancio Consuntivo, alla relazione di accompagnamento dello stesso redatta dal Consiglio Direttivo, deve eleggere almeno ogni quattro anni i componenti del Consiglio Direttivo e i Revisori dei Conti, deve deliberare sul Bilancio Preventivo e la relazione programmatica. L'Assemblea Ordinaria dei Soci deve deliberare anche sulle proposte di regolamenti interni. Per le deliberazioni che riguardano il Bilancio e la ratifica dell'operato del Consiglio Direttivo i Soci componenti questo organismo non hanno il diritto di voto. L'Assemblea Straordinaria, sempre convocata con le modalità di cui all'art. 7, delibera con la maggioranza dei presenti sulle modificazioni dello Statuto, mentre sull'eventuale proposta di scioglimento dell'Associazione vale l'art. 18 seguente.

ART. 12 CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci. Con riferimento alle norme per le elezioni delle cariche, è stabilito che almeno sei dei nove componenti il Consiglio Direttivo dovranno essere musicanti e almeno due non musicanti, scelti tra i votati con maggior numero di voti. Il consiglio Direttivo dura in carica quattro anni, salvo quanto previsto dal successivo art. 16. I Consiglieri possono essere rieletti al termine del loro mandato; possono essere eletti Consiglieri soltanto i Soci Ordinari maggiorenni. I Soci membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari che riguardano l'approvazione del Bilancio. Il Presidente del Consiglio Direttivo, il Vicepresidente ed il Segretario Tesoriere, vengono eletti in seno allo stesso Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ai membri del Consiglio Direttivo non spetta nessun compenso per l'attività svolta.

ART. 13 CONVOCAZIONI E DELIBERE
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato dal Presidente con comunicazione a tutti i Consiglieri da effettuarsi almeno otto giorni prima della riunione a mezzo avviso affisso presso la sede e contenente ordine del giorno, data, ora e luogo della riunione; delle sedute deve essere redatto verbale e in caso di votazioni vale la regola generale del voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14 POTERI DEL CONSIGLIO
Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione per quanto è riservato, dalla Legge o dal presente Statuto, alla competenza dell'Assemblea dei Soci. Tra gli altri poteri il Consiglio ha l'obbligo di: -nominare fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario - redigere la relazione programmatica ed il Bilancio Preventivo dell'Associazione; - redigere il Bilancio Consuntivo accompagnato da una relazione sulla gestione; - reperire i mezzi finanziari necessari alla realizzazione del programma; - deliberare, dopo un ragionevole periodo di prova, allo scopo della reciproca conoscenza, l'immissione nell'organico dei nuovi soci musicanti; - decidere sull'ammissione di nuovi Soci e sulla esclusione dei Soci morosi, dimissionari o "indegni"; - decidere sulla nomina di eventuali Soci onorari; - determinare l'importo della quota Associativa annua ed eventuali altri corrispettivi dovuti dai Soci per i servizi offerti dall'Associazione e compresi nell'oggetto sociale; - determinare eventuali compensi e/o rimborsi spese a favore dei collaboratori dell'associazione; - scegliere il maestro fissandone i compiti ed eventuali compensi o rimborsi spese; - ripartire fra i membri del consiglio i compiti e predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo può, se lo ritiene opportuno, ricorrere nello svolgimento delle sue funzioni, e per meglio realizzare le finalità dell'Associazione, alla collaborazione sia dei Soci, sia di soggetti "tecnici" esterni, per i quali possono anche essere previsti compensi e/o rimborsi spese.

ART. 15 POTERI DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO
Il Presidente del Consiglio Direttivo è il rappresentante dell'Associazione nei rapporti con i terzi e può delegare questo potere anche al Vicepresidente, convoca e presiede il Consiglio Direttivo, presiede l'Assemblea dei Soci. Il Segretario Tesoriere custodisce il denaro dell'Associazione e provvede alle esazioni, alle spese ed ai pagamenti; è responsabile della regolare tenuta della contabilità dell'Associazione; può essere coadiuvato da uno o più collaboratori di sua fiducia , Soci o non Soci, dell'operato dei quali risponde personalmente al Consiglio Direttivo.

ART. 16 DECADENZE
I Consiglieri cessano dal loro incarico per decadenza, decorsi i quattro anni dalla loro elezione, per revoca, decisa dall'Assemblea generale dei Soci, per decesso, per dimissioni. Nel primo e secondo caso spetta all'Assemblea provvedere alla loro sostituzione, negli altri due casi il Presidente provvederà a cooptare il primo Socio ordinario non eletto in sostituzione di quello deceduto o dimesso. Il Socio cooptato dura in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo nel quale subentra. Il Consiglio decade automaticamente e deve subito essere convocata l'Assemblea dei Soci se si hanno le dimissioni od il decesso di almeno quattro Consiglieri nell'arco del triennio.

ART. 17 REVISORE DEI CONTI
Il Revisore dei Conti è eletto fra i Soci ordinari, in coincidenza con la nomina del Consiglio Direttivo, dura in carica quattro anni ed è rieleggibile. Il Revisore ha il compito di: - vigilare sull'andamento della gestione, - controllare la regolare tenuta della contabilità, - controllare la regolarità degli incassi e dei pagamenti gestiti dal Tesoriere, - redigere una relazione con le proprie osservazioni da presentare in Assemblea Ordinaria all'atto della delibera sul Bilancio Consuntivo.

ART. 18 : SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in apposita seduta Straordinaria, con il voto favorevole di almeno il 75% dei Soci aventi diritto di voto. Tale Assemblea dovrà anche deliberare in merito alla nomina di uno o più liquidatori e alla devoluzione del patrimonio dell'Associazione e comunque nel rispetto dell'art. 4, ultimo comma, del presente Statuto.

ART. 19 REGOLAMENTI INTERNI
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamenti Interni da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

ART. 20 CONTROVERSIE
Le eventuali controversie tra soci e Associazione e i suoi organi saranno sottoposte, in tutti casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'Assemblea, anche tra non soci; essi giudicheranno senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.

ART. 21: RINVII
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto valgono le vigenti disposizioni di legge in materia di Associazioni.


Approvato dal Consiglio Direttivo in data 24 Marzo 2009. Approvato dall'Assemblea dei soci il 24/04/2009 Registrato a Salò il 08 Maggio 2009 al numero 1435/3
PRIVACY POLICY - COOKIE POLICY
Copyright © 2015-2024  Corpo Bandistico Sinus Felix-1854 - P.IVA 96001040177
[Siti web a Brescia - Visualevent] - Tutti i diritti riservati